Ieri in un suo articolo sul patteggiamento ottenuto da Mario Scaramella il blogger Jean Lafitte, ci ha accusato di “malafede”, di usare “trucchetti”, di scrivere “bestialità” e “palesi menzogne”, e intimandoci, con l’arroganza che lo contraddistingue ormai da mesi, di voler vedere i documenti su cui basiamo le nostre affermazioni, come se lui rappresentasse una qualche autorità. Il tutto, secondo lui, allo scopo di difendere Scaramella dopo la sua “ammissione di colpevolezza”. Peccato che l’unica palese menzogna di questa vicenda l’abbia scritta proprio l’amico Lafitte, visto che gli aggiornamenti all’articolo “Il giorno del giudizio” oggetto dell’attacco del blogger in questione siano stai da me messi online ieri mattina alle 7, quindi prima del patteggiamento.
Come sempre risponderemo alle sue accuse, che ormai vanno avanti da quasi un anno, con i fatti, cominciando dall’affermazione che nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 44 C.p.p. “la fondatezza dei capi di imputazione rimane accertata e certificata dal patteggiamento stesso che è un’ ammissione di colpa.”
A questa affermazione facciamo rispondere la Sentenza n° 563 del 30 Agosto 2001, emessa del TAR del Friuli Venezia Giulia, relativa appunto a una vicenda di detenzione di armi.
TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA Sentenza 30 agosto 2001 n. 563.
Pres. Sammarco; Est. Farina.
**** (Avv. A. Lonciari) c. Ministero dell’interno (Avv.ra Stato).
La sentenza di applicazione della pena a seguito di patteggiamento (art. 444 c.pp.) non prova né la sussistenza né l’addebitabilità dei fatti cui essa inerisce, dato che nel sistema del nuovo codice di procedura penale la sede di valutazione dei fatti è quella dibattimentale, che può essere assente nel procedimento di patteggiamento e che l’art.445 c.p.p. esclude ogni rilevanza della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali. Vanno – pertanto – ritenuti illegittimi i provvedimenti prefettizi di revoca della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi, che fanno riferimento ad una sentenza ex art.444 c.p.p. emessa nei riguardi del ricorrente per detenzione illegale di una pistola e delle relative munizioni. ____________
(omissis)
D I R I T T O
1.Il ricorso mira all’annullamento: 1)del decreto prot.n.1180/31308/II° Settore del 13.3.2001,con il quale il Prefetto della Provincia di Udine ha revocato la nomina a guardia particolare giurata dello ****, in seguito ad una sentenza «patteggiata» emessa nei suoi riguardi(per detenzione illegale di una pistola e delle relative munizioni); 2) del decreto prot.n.1181/31309/II° Settore del 13.3.2001,con il quale il Prefetto della Provincia di Udine ,in conseguenza del decreto prot.n.1180/31308/II° Settore del 13.3.2001 ha revocato al medesimo la licenza di porto d’armi.
2. Ragioni di economia processuale inducono il Collegio ad esaminare congiuntamente tutti i mezzi del gravame.
E’ d’uopo prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento. Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (ad oggetto: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza «), all’art.11 (art.10 T.U. 1926) così recita: « Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; … Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione». Il successivo art.138 (art.139 T.U. 1926) ha stabilito che :» Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:…4° non avere riportato condanna per delitto ;». Nel caso di cui alla attuale controversia , il Prefetto della Provincia di Udine ha revocato la nomina a guardia particolare giurata dello ****, in seguito ad una sentenza «patteggiata» emessa nei suoi riguardi (per detenzione illegale di una pistola e delle relative munizioni). Parte ricorrente sostiene che la sentenza di patteggiamento non contiene alcuno accertamento penale dei fatti contestati, bensì una mera irrogazione di pena ridotta così come concordata tra P.M. ed imputato. Ne discenderebbe quindi l’assoluta irrilevanza della sentenza de qua, che, del resto, non contenendo alcun accertamento penale dei fatti accaduti, non può essere posta a fondamento di un atto quale la impugnata determinazione prefettizia, che tale accertamento e contestazione richiede in modo inequivocabile. La ricerca di una soluzione alla problematica circa il rapporto tra procedimento ablatorio (quale quello di specie) e sentenza penale emessa a seguito di richiesta delle parti di applicazione della pena (c.d. patteggiamento) ex art.444 e ss. Cod. proc. pen., con particolare riguardo agli effetti condizionanti che quest’ultima può esercitare sul primo, impone l’approfondimento della questione prodromica relativa alla natura giuridica ed al contenuto della sentenza penale c.d. patteggiata. E’ d’uopo prendere le mosse da un’attenta lettura sistematica dell’ordinamento processuale penale, diretta ad individuare la natura, la disciplina e l’inquadramento concettuale dell’istituto della sentenza di «patteggiamento ». In questo contesto, occorre tenere conto degli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, nonché dell’indirizzo interpretativo seguito dal Giudice penale, ricordando, in particolare, i numerosi interventi nomofilattici della Cassazione. Quest’ultima aveva espresso, inizialmente, il convincimento che la pronuncia di patteggiamento presupporrebbe un accertamento di responsabilità dell’imputato (Cfr. Cass. pen. I Sez., 14 maggio 1991 n. 1481, 20 gennaio 1992 n. 472, 24 febbraio 1995 n. 1909, 18 luglio 1996 n. 7206), oppure andrebbe considerata come una decisione sui generis (Cfr. Cass. 6 settembre 1990 e 8 luglio 1991); successivamente, è andata elaborando una tesi che individua in questa pronuncia degli elementi che la farebbero assimilare ad una sentenza di proscioglimento, seppure caratterizzata da alcune peculiarità (Cfr. Cass, Sezioni Unite, 8 maggio 1996 e 26 febbraio 1997). A sua volta, la Corte costituzionale aveva, inizialmente, avvertito che nel rito del patteggiamento: «è preponderante l’iniziativa delle parti nel settore probatorio. Ma ciò non immuta affatto i principi, nemmeno nello speciale procedimento in esame, dove anzi il giudice è tenuto in primo luogo ad esaminare ex officio se sia già acquisita agli atti la prova che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso » (Cfr. le sentenze 2 luglio 1990 n. 313 e 12 ottobre 1990 n. 443). Successivamente la stessa Corte (sentenza 20 maggio 1996 n. 155), nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art.34 comma 2 Cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che il giudice per le indagini preliminari, il quale avesse disposto una misura cautelare personale, non poteva disporre l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ha affermato il principio per cui la pronuncia patteggiata integra un vero e proprio giudizio, in quanto il giudice svolge comunque « valutazioni fondate direttamente sulle risultanze in atti aventi natura di giudizio non di mera legittimità, ma anche di merito, concernenti tanto la prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, quanto la responsabilità dell’imputato, quanto, infine, la pena ». La stessa Corte costituzionale in numerose altre circostanze, ha escluso, però, che la sentenza ex art.444 Cod. proc. pen. abbia le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna, « stante il profilo negoziale che la caratterizza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituiscono nel giudizio ordinario la premessa necessaria per l’applicazione della pena » (Cfr. le sentenze 6 giugno 1991 n. 251 e 11 dicembre 1995 n. 499). Quanto al giudice penale, esso è pervenuto alla conclusione che la sentenza emessa in seguito alla instaurazione della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevista dagli artt.444 e seguenti del Codice di procedura penale, non ha natura di sentenza di condanna. Questo assunto muove dalla considerazione che, secondo la previsione dell’art.445 Cod. proc. pen. « salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna »: se ne deduce che la pronuncia di patteggiamento è logicamente distinta da quella di condanna, alla quale è soltanto equiparata, a determinati scopi. Al riguardo è stato sottolineato che, in effetti, la sentenza di patteggiamento e quella di condanna evidenziano differenze formali, strutturali, genetiche e funzionali, basate sulla circostanza che nella prima viene applicata la pena così come tra le parti concordata e dal giudice ritenuta congrua rispetto alla qualificazione giuridica del fatto ed alle circostanze( pur esse dalle parti indicate), mentre nella seconda la pena è sempre autonomamente disposta dal giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, e non già sulla base della sola contestazione del fatto reato, bensì dopo che si è accertata e quindi dichiarata, la colpevolezza dell’imputato. Di qui il convincimento (tra l’altro) che la sentenza ex art.444 Cod. proc. pen. non comporti la decadenza del beneficio della sospensione condizionale della pena, perché l’art.168 del Codice penale, riferendosi alla « condanna », senza ulteriori specificazioni, « postula sempre un accertamento dotato di quelle caratteristiche di completezza in ordine alla commissione del reato e, quindi, alla colpevolezza dell’imputato, accertamento che è conseguibile solo mediante una sentenza pronunciata in esito ad un giudizio con plena cognitio del reato e della pena ». In questa ottica, è stato osservato che la sentenza patteggiata può essere pronunciata anche quando i riscontri fattuali disponibili all’atto della decisione si identificano nella mera notitia criminis, senza essere assistiti da elementi di prova idonei a fondare un giudizio di colpevolezza: questo perché la mancanza di elementi utili, allo stato degli atti, per dimostrare l’insussistenza del reato contestato, o comunque, la innocenza dell’imputato, non può considerarsi equivalente ad un riconoscimento della colpevolezza del medesimo. Nello stesso senso, si è avvertito che l’accertamento negativo concernente l’insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all’art.129 Cod. proc. pen. « non equivale, di per sé, simmetricamente, ad una pronuncia positiva di responsabilità » (Cfr. Corte cost. 20 maggio 1996 n. 155). Come si è accennato, la Corte costituzionale ha espresso un avviso sostanzialmente conforme a quello della Corte di Cassazione, statuendo che il profilo prevalentemente « negoziale » della sentenza di patteggiamento e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove impedisce di attribuire alla pronuncia in parola la natura di decisione di condanna (Cfr. Corte cost. n. 25 del 1991; 22 maggio 1991 n. 251, n. 499 del 1995 cit.; 20 maggio 1996 n. 155 cit.), non presupponendo un accertamento della responsabilità dell’imputato (Cfr. le sentenze nn. 399 del 1997 e 13 maggio 1998 n. 172). Svolte queste considerazioni di fondo, non può non rilevarsi che la giurisprudenza amministrativa è tuttora divisa circa la natura e la portata della sentenza su richiesta delle parti. Secondo un primo filone giurisprudenziale, la sentenza di patteggiamento equivale a quella di condanna, per l’espressa equiparazione al riguardo sancita dall’art.445 Cod. proc. pen.: anche perché – si è osservato – la nuova disciplina del patteggiamento si differenzia dall’antecedente art.77 della L. 24 novembre 1981 n. 689 (cfr., in tal senso, Cons. Stato, I Sez., parere n. 1647 del 27 maggio 1992; VI Sez. 16 ottobre 1995 n. 1149; T.A.R. Campania, III , 11 ottobre 1996, n.646; T.R.G.A., Bolzano, 21 aprile 1997, n. 103, 27 gennaio 1997, n. 19 e 24 febbraio 1999, n. 53). Per contro, altra giurisprudenza ( V., per es. T.A.R. Piemonte, I Sez.,10 febbraio 1993 n. 73), dopo aver dato la definizione della sentenza di condanna, che è quella pronunciata a seguito di dibattimento e che costituisce accertamento positivo e costitutivo della responsabilità dell’imputato, afferma che tale situazione ben difficilmente può ravvisarsi nella sentenza di patteggiamento, in cui manca un completo ed appagante accertamento dei fatti, che è al giudice negato: dovendo questo limitarsi a valutare se, allo stato degli atti, sussista o meno l’evidenza dell’innocenza, giusta art.129 Cod. proc. pen., senza poter ricercare quella verità storica che non sembra sostituibile da un accordo tra imputato e pubblico ministero, se solo si consideri come anche una piena ammissione da parte dell’imputato della sua totale responsabilità, senza cause scriminanti, non vincola di per sé il giudice ad affermare la colpevolezza dell’inquisito. Nell’ambito di tale orientamento, il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia (sentenza 22 gennaio 1996 n. 13), afferma che la sentenza di patteggiamento non prova né la sussistenza né l’addebitabilità dei fatti cui essa inerisce, in primo luogo perché nel sistema del nuovo Codice di procedura penale la sede di valutazione dei fatti è quella dibattimentale (artt.493, 496 e segg. Cod. proc. civ.), che ben può essere assente nel procedimento di patteggiamento, e poi perché l’art.445 Cod. proc. pen. esclude ogni rilevanza della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali. Sulla stessa scia si muove la Corte dei conti (27 febbraio 1990 n. 70; 7 ottobre 1991 n. 308), che nega la natura di sentenza di condanna a quella pronunciata su accordo delle parti, in quanto tale accordo non può essere sostitutivo dell’accertamento, che è proprio del giudice e da questi a nessun altro delegabile, sulla effettività dell’offesa dell’interesse normativamente protetto e sulla colpevolezza dell’imputato. Insomma, il filone giurisprudenziale dianzi evidenziato nega alla sentenza di patteggiamento valenza di sentenza di condanna sulla base di uno stesso minimo comune denominatore individuato nella mancanza di un completo ed appagante accertamento dei fatti: il dato normativo, difatti, attribuirebbe al giudice unicamente il potere di valutare se sia esatta la qualificazione giuridica del fatto, se esistano le circostanze attenuanti prospettate, se risulti corretto il giudizio di comparazione tra le circostanze stesse; di conseguenza il giudice, a fronte dell’esattezza della qualificazione giuridica, della sussistenza delle circostanze proposte nonché della loro comparazione, dovrà inevitabilmente applicare la pena concordata ancorché la ritenga palesemente contrastante con i parametri imposti dall’art. 133 Cod. pen. Il Collegio non ritiene di discostarsi dal richiamato precedente del T.A.R. Friuli Venezia Giulia (22 gennaio 1996 n. 13), secondo cui la sentenza di patteggiamento non prova né la sussistenza né l’addebitabilità dei fatti cui essa inerisce: in primo luogo perché nel sistema del nuovo Codice di procedura penale la sede di valutazione dei fatti è quella dibattimentale (artt.493, 496 e segg. Cod. proc. civ.), che ben può essere assente nel procedimento di patteggiamento, e poi perché l’art.445 Cod. proc. pen. esclude ogni rilevanza della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali. Sotto il profilo considerato (assorbiti gli altri profili), il ricorso va, dunque, accolto, con il conseguente annullamento del decreto prot.n.1180/31308/II° Settore del 13.3.2001, nonché del decreto prot.n.1181/31309/II° Settore del 13.3.2001, affetto da invalidità derivata, come fondatamente dedotto dall’istante.
(FqQdT)
P.S.
Oggi il blogger in questione ha replicato nei commenti al suo post sostenendo che la sentenza 138/2008 della Corte di Cassazione, relativa a una causa di lavoro conferma la sua teoria sul patteggiamento.
Ecco cosa dice in realtà quella sentenza riguardo al patteggiamento:
“Come giustamente rilevato (a pag. 39) nella sentenza impugnata, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) intervenuta nel procedimento penale non fa stato in ordine alla responsabilità dell’imputato.”
Palesi menzogne, appunto.
E a seguire, tanto per infierire sul poveraccio:
“IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA PENA CON PATTEGGIAMENTO, LA SENTENZA PENALE NON COMPORTA AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DELL’IMPUTATO – (Cassazione Sezione Lavoro n. 6047 del 16 aprile 2003, Pres. Mileo, Rel. Capitanio).
La sentenza con la quale il giudice applica all’imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M., pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e agli effetti di cui all’art. 445 primo comma doc. proc. pen., NON È, TUTTAVIA, ONTOLOGICAMENTE QUALIFICABILE COME TALE, TRAENDO ESSA ORIGINE ESSENZIALMENTE DA UN ACCORDO DELLE PARTI, CARATTERIZZATO, PER QUANTO ATTIENE LO IMPUTATO, DALLA RINUNCIA DI COSTUI A CONTESTARE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ. Ciò si riflette sull’obbligo di motivazione nel senso che il giudice, pur dovendo esporre, comunque, i motivi su cui la decisione è fondata, non è, però, tenuto a indicare le prove poste a base della decisione né, tanto meno, ad enunciare le ragioni per cui non ritiene attendibili le eventuali prove contrarie. In altri termini L’APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI NON COMPORTA UN ACCERTAMENTO POSITIVO E COSTITUTIVO DELLA RESPONSABILITÀ DELLO IMPUTATO, MA SOLTANTO LA RINUNCIA DI QUESTO A FAR VALERE LE PROPRIE ECCEZIONI E DIFESE. NE CONSEGUE CHE NON PUÒ FARSI DISCENDERE DALLA SENTENZA DI CUI ALL’ART. 444 COD. PROC. PEN. LA PROVA DELLA AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DELL’IMPUTATO”
http://www.legge-e-giustizia.it/2003%20GIUD%20AVV%20PROC/05%20MAG/6047.htm
C’è per caso qualche altro aspirante giurista che ci voglia provare, a dare una mano a quel povero miserevole di Jean Lafitte?
tentativo davvero commuovente. Peccato che l’oggetto del contendere non sia l’effetto civilistico o amministrativo del c.d. “petteggiamento” ma la sua natura nell’ ambito del diritto PENALE.
Ecco perchè vedete qui sopra ,dopo apprezzabili ma patetici sforzi di ricerche su internet, nessuna sentenza di diritto Penale Ecco perchè vengono citate sentenze di Tar, sezione LAVORO corte cassazione , corte dei conti. Nessuna di diritto penale.
Non sono io ma il codice (e ampia parte della più autorevole dottrina, che purtroppo gli amici di questo blog non conoscono perchè non pubblica i suoi manuali e codici commentati su internet) parlare di “condanna” in relazione al c.d. patteggiamento.
Ecco un altro esempio del classico gioco delle tre carte per darla a bere a qualche persona che non ha dimestichezza con l’argomento.
Un piccolo esempio.
““Come giustamente rilevato (a pag. 39) nella sentenza impugnata, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) intervenuta nel procedimento penale non fa stato in ordine alla responsabilità dell’imputato.””
Di quale responsabilità sta parlando? Di responsabilità CIVILE. Perchè di questo si occupa quella sezione della Corte di Cassazione.
Questo è l’unico commento che lascio qui non avendo intenzione di rispondere a ulteriori commenti in questa sede. Sicuramente questi signori continueranno a controbattere portando ora gli stessi , fallaci, argomenti ora nuovi. Risponderò a queste obiezioni sul mio blog.
Non risponderò invece a questi squallidi e volgari insulti che potete leggere appena qui sopra da parte di “Ernix”.
Lafitte, sempre a confondere gli insulti con le constatazioni.
“Di quale responsabilità sta parlando?”
Delle responsabilità relative ai fatti per i quali è in corso il processo penale concluso con il patteggiamento.
“Di responsabilità CIVILE. ”
No, di quella di tua nonna.
“Perchè di questo si occupa quella sezione della Corte di Cassazione.”
Certo, e il dottore che ti ha in cura di che cosa si occupa?
Ed ecco Lafitte ribastonato anche sul suo blog:
LAFITTE:
“si alla responsabilità dell’ imputato. quale responsabilità?”
IO:
Delle responsabilità relative ai fatti per i quali si è tenuto il processo penale concluso con il patteggiamento.
Quelle, con il patteggiamento, non sono dimostrate, secondo quella sezione della Cassazione, e quindi non possono essere addotte come prova in una causa civile.
Ma si parla delle responsabilità relative ai fatti oggetto del procedimento penale. Non di altre.
“quella civile ovviamente trattasi di processo con rito del lavoro.”
Supersciocchezza. Trattasi di un processo di cassazione in merito ad una causa del lavoro dove la corte ha sentenziato che il patteggiamento di quel dipendente licenziato in quanto secondo il datore di lavoro era un trafficante di stupefacenti, non comportava invece l’ammissione da parte del dipendente di essere un mercante di stupefacenti, vale a dire non comportava prova o ammissione di colpevolezza.
Come al solito tu vuoi saperne di più di un Giudice di cassazione, non ti smentisci mai, Lafitte.
“ecco un esempio classico di giochino delle tre carte.”
Infatti, è quello che stai cercando di fare.
“tentativo davvero commuovente. ”
Una prece per la lingua italiana
Sul blog di Lafitte, la festa continua:
Jean Lafitte ha detto…
bell’ arrampicata sugli specchi Enrix. dove sarebbe la causa civile ? No mio caro non fare il furbo.
cosa c’entra la causa di Scaramello riguardo al licenziamento per giusta causa? Nulla. la cassazione di quello parlava. e non di altro. comunque come detto, spesso e volentieri la cassazione si contraddice da sola. dovresti saperlo.
invece di fare giri in internet non trovando nessuna sentenza di diritto penale a sostegno della tua tesi (chissà come mai) guardati cosa dice la dottrina al riguardo. i testi puoi trovarli in quel luogo che si chiama “biblioteca”.
se vai e cerchi qualcosa troverai giudizi diversi dai tuoi spesso e volentieri anche da parte di giuristi della tua parte politica.
al momento non posso ricopiarti 80 pagine sul petteggiamento ma se proprio insisti nel voler fare la tua classica figura di merda…
RISPOSTA MIA:
Ottimo Lafitte, ora sei già arrivato a dire che la cassazione a volte si contraddice da sola, al contrario di te che non lo fai mai.
Te l’ho detto. Occorrerebbe una legge speciale che decretasse che le tue teorie giuridiche facciano giurisprudenza, come o anche più della cassazione.
Che stanno aspettando ad approvarla?
“cosa c’entra la causa di Scaramello riguardo al licenziamento per giusta causa? Nulla. la cassazione di quello parlava. e non di altro. ”
Scaramella ha patteggiato una pena nel contesto di un procedimento penale, dove era rinviato a giudizio per alcuni reati penali, tipo quello di traffico di stupefacenti per cui quell’altro tizio ha patteggiato, e che secondo la Cassazione (che però qualche volta si contraddice al contrario di te) patteggiando non ha ammesso alcuna colpa o responsabilità, tanto che la stessa cassazione ha condannato il suo datore di lavoro a riassumerlo in quanto NON DIMOSTRATO che egli avesse mai avuto a che fare con gli stupefacenti, così come, applicando lo stesso schema al caso Scaramella, non è dimostrato che egli abbia commesso reati solo per il fatto che egli abbia patteggiato una pena.
La Cassazione, dovendo decidere se annullare una sentenza in cui al datore di lavoro non era stato riconosciuto l’obbligo di reintegrare un dipendente per il fatto che egli aveva patteggiato una pena in relazione a fatti di droga, ha condannato il datore di lavoro al reintegro SENTENZIANDO CHE DAL PATTEGGIAMENTO NON CONSEGUE L’AUTOMATICA PROVA OD AMMISSIONE CHE EGLI ABBIA AVUTO A CHE FARE CON GLI STUPEFACENTI.
Cioè Lafitte, mio prode studentello, la Cassazione è entrata nel merito della valenza di un patteggiamento in un procedimento penale, in relazione all’ammissione di colpa o di responsabilità.
Purtroppo però è solo la Cassazione a dirlo, e riconosco che il tuo corso di giurista vale ben di più.
Comunque come vedi, Lafitte, non c’è problema, spazio ce n’è, tempo ne ho.
Visto il vizietto di Lafitte di non postare i commenti scomodi lo appoggio qui.
Se il nostro eroe si degnerà di passarlo provvederò a cancellarlo da qui
“tu parli della 6047 e io ti parlo della 132 per dirti che smentisce la 6047. sono concentratissimo…”
Mica tanto visto che non hai ancora capito che la 132/2008 ti smentisce.
“ancora a rigirare le carte. chi sta parlando di “prova”? mica ho detto che il patteggiamento è una “prova” in sede penale. le prove sono quelle che sono quelle che hanno portato scaramella in carcere.”
Peccato che nel nostro ordinamento la proca si formi in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti.
“non parla di colpa , mi sembra. parla di responsabilita: civile. la sai la differenza tra resp penale e civile?”
Invece parla anche di colpa. E spiega che non essendo il patteggiamento un accertamento della colpevolezza non ha valore di prova in sede civile.
“è che tu hai un idea sacrale della cassazione. la cassazione sforna sentenze a ritmo indiavolato (il fatto che la sentenza dell’8 gennaio fosse la 132 significa che in 6 giorni ne hanno sfornate tante). è la dottrina che critica la cassazione, non io. se la cassazione nella foga dimentica profili di incostituzionalità non è colpa mia o della dottrina.”
“stante il profilo negoziale che la caratterizza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituiscono nel giudizio ordinario la premessa necessaria per l’applicazione della pena ”
(Cfr. le sentenze 6 giugno 1991 n. 251 e 11 dicembre 1995 n. 499 della Corte Costituzionale)
L’INCHIESTA | Dopo 14 mesi di carcerazione preventiva, l’ex consulente della Mitrokhin patteggia 4 anni davanti al gup di Roma
Scaramella è tornato in libertà
VINCENZO NARDIELLO
GIAN PAOLO PELIZZARO
ROMA. Mario Scaramella (nella foto) è di nuovo
un uomo libero. Dopo quasi 14 mesi di custodia
cautelare (di cui gli ultimi nove agli arresti
domiciliari, trascorsi nella residenza estiva
della famiglia ad Itri, in provincia di Latina),
con sentenza emessa dal gup del Tribunale
di Roma Marco Patarnello, l’ex consulente
napoletano della Commissione Mitrokhin
ha patteggiato la pena (applicata da indagato e non da imputato e senza entrare nel merito delle singole contestazioni) a quattro anni di reclusione per le accuse di concorso
in importazione, detenzione e porto di
munizionamento da guerra, esplosivo, armi
comuni da sparo e da guerra e calunnia aggravata e continuata ai danni dell’ucraino
Alexander Talik.
Grazie all’indulto e a quanto già scontato in
regime di carcerazione preventiva, Scaramella
è tornato in libertà. Talik, ex ufficiale dei servizi di sicurezza russi, da anni in Italia come clandestino, era stato indicato da Scaramella
come organizzatore nonché destinatario
delle granate da guerra sequestrate in
provincia di Teramo all’alba del 16 ottobre
2005. Un sequestro (con il contestuale arresto
di quattro cittadini ucraini, poi assolti dal
Tribunale di Teramo il 22 maggio 2007) che fu
reso possibile proprio grazie alle informazioni
rese dallo Scaramella in alcune denunce
presentate tra il 14 e il 15 ottobre 2005, prima
al Commissariato “Dante” di Napoli e poi
alla Questura partenopea.
Scaramella indicò come origine di quelle
informazioni alcune fonti confidenziali russe
e ucraine, tra le quali Alexander Litvinenko – l’ex tenente colonnello dell’Fsb, il servizio
di sicurezza federale russo, ammazzato a Londra con una dose di polonio 210 – che, in una registrazione audio risalente al 23 novembre 2005, ma emersa solo di recente, affermava: «Ho dato informazioni su Talik a Mario Scaramella, sulle attività criminali di Talik e dei suoi amici in Italia». Talik aveva prestato servizio nel IX Direttorato del Kgb e poi nell’Fso, gli stessi reparti dai quali proveniva Andrei Lugovoi, il businessman russo incriminato dalle autorità britanniche proprio per l’avvelenamento premeditato di Litvinenko. Ma la pubblica accusa non ha creduto alla versione di Scaramella.
Al contrario, ha ritenuto che sarebbe stato
proprio l’ex consulente a ideare e organizzare
l’ingresso in Italia delle granate. Sempre
secondo l’accusa (che non ha mai interrogato
Litvinenko, all’epoca dei fatti ancora in vita),
rappresentata dal pm romano Pietro Saviotti,
Scaramella avrebbe messo in piedi una tale messinscena (e avrebbe fatto tutto da solo)
per apparire credibile agli occhi della
Commissione. Per questo avrebbe accusato
Talik del traffico di armi, sostenendo che munizioni ed esplosivo dovevano essere utilizzati per un attentato ai danni suoi e dell’allora presidente della Mitrokhin, il senatore Paolo Guzzanti. Grazie all’indulto, Scaramella può considerare praticamente chiusi i suoi conti con la giustizia. Almeno per ora. I suoi difensori, gli avvocati Sergio Rastrelli, Gianluca Bucciero e Massimo Krogh, potrebbero presentare un’istanza affinché il patteggiamento venga esteso in continuazione ad un’altra inchiesta, condotta dallo stesso pm Saviotti, che vede Scaramella indagato per associazione per delinquere e truffa ai danni dell’Ente Parco del Vesuvio per una vicenda riguardante l’abbattimento di alcuni manufatti.
Se l’istanza verrà accolta, la condanna complessiva sarebbe di circa quattro anni, quattro mesi e 20 giorni di reclusione. Anche l’eventuale estensione della pena rientrerebbe
nell’indulto.
In ogni caso, alla luce dei 14 mesi di carcerazione
preventiva (l’arresto risale alla vigilia
di Natale del 2006), Scaramella non rischia più
alcuna privazione della libertà personale. Questo
in teoria, poiché resta in piedi l’inchiesta trattenuta dalla Procura di Bologna sulla vicenda delle barredi uranio per la quale Scaramella è ancora indagato per il
reato di calunnia aggravata con finalità di terrorismo. Inoltre, l’avvocato Krogh ha comunicato a ufficialmente a Scaramella
che la Procura generale della Federazione
russa nei mesi scorsi (così come anticipò il
“Roma”) ha inoltrato al ministero della Giustizia
una rogatoria internazionale a suo carico
per l’omicidio di Litvinenko.
Ciao a tutti,
sono un praticante avvocato imbattutosi nel sito e che ha letto inorridito le tante inesattezze scritte da Jean Lafitte: volevo intervenire per smentire le sesquipedali fesserie scritte da questo utente, tuttavia credo che l’ottimo e circostanzaito post di François sia più che sufficiente a smontare tutte le fesserie dette dal Lafitte realtivamente al patteggiamento.
caro dardo se vuoi inorridirti ancora leggi qui
http://www.biagiocartillone.it/news.php?file_news=pat.txt
è un sito di avvocati con patrocinio per la cassazione e tra questi c’è anche un professore universitario. Ci sono nel sito anche gli indirizzi email se vuoi protestare indignato.
oppure se ti piace la costituzione italiana all’ articolo 111 puoi leggere:
“La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato ”
l’ottimo e circostanziato post di Francois omette di citare le due sentenze più interessanti a favore della sua teoria e dimostra quanto qui di diritto si conosca pocoe si basi tutto su una frettolosa ricerca con google.. In bocca al lupo per la tua pratica, se sei davvero un praticante, ne hai davvero bisogno di fortuna. Se devi smentire qualcosa smentisci con argomenti giuridici, visto che dovresti esserne capace, grazie.
Alla prossima
Premesso: la questione è vivamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza; a differenza di ciò che vuoi far credete tu che spacci con certezza l’assioma sentenza di patteggiamento = ammissione di colpevolezza.
Il tuo riferimento all’art. 111 è assolutamente non pertinente alla questione, si riferisce a ben altri istituti, e c’entra minimamente con il fatto in questione.
Ma l’argomentazione con la quale ti freghi con le tue mani è proprio la citazione della Sentenza della Cassazione presente sul link da te citato:
la Cassazione infatti oltre a ricnoscere che la Sentenza di patteggiamento non fa stato relativamente alla colpevolezza dell’imputato, ammette prova contraria! Insomma anche a prendere per buona questa sentenza (e ce ne sono altre di segno opposto) al soggetto che ha patteggiato una pena, in sede civile incombe “l’onere di dimostrare di avere – pur innocente – accettato la pena patteggiata”.
E sempre nel link da te citato si dice: £Se il lavoratore pertanto, patteggiata la pena, intende promuovere ugualmente il giudizio civile di opposizione al suo licenziamento deve spiegare al giudice civile il perché abbia fatto ricorso al patteggiamento e assumersi l’onere di provare la sua estraneità al fatto reato che tanta rilevanza ha avuto nel suo licenziamento, invertendo così la dialettica processuale dell’onere probatorio che, senza patteggiamento della pena, sarebbe spettato esclusivamente al datore di lavoro.”
Non facendo stato tale sentenza relativamente alla colpevolezza dell’imputato, e da quanto detto finora, * anche prendendo per buona questa sentenza della Cassazione * viene delineata una presunzione semplice (una presunzione juris tantum, che ammette prova contraria) di colpevolezza dell’imputato che ha sempre la possibilità di fornire prova contraria della propria innocenza, e dimostrare come perchè seppur innocente abbia accettato il patteggiamento.
Eh caro ragazzo… ne devi masticare di libri di diritto ancora…
“Premesso: la questione è vivamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza; a differenza di ciò che vuoi far credete tu che spacci con certezza l’assioma sentenza di patteggiamento = ammissione di colpevolezza.”
quello che è dibattuto in dottrina non è se sia un’ ammissione di colpevolezza o meno perchè questo è abbastanza pacifico. quello che è dibattuto in dottrina è se abbia o meno natura confessoria. che è cosa ben diversa. dovresti saperlo.
art 111 cost “La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato ”
c’è poco da discutere. nell’ ordinamento italiano non sempre la prova si forma in contraddittorio. Asdrubalino sosteneva il contrario.
la sentenza da me citata poi la 132 del 2008 non mi frega per niente visto che è una sentenza del rito del lavoro che non ha niente a che vedere con la responsabilità penale.
anche nella sentenza del TAR qui sopra si legge chiaramente “l’art.445 c.p.p. esclude ogni rilevanza della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali”
il perchè dovresti saperlo.
sei tu che devi masticare un bel po’ di libri amico mio.
Carissimo tu hai cercato di spacciare certezze, dando dell’ignorante a destra e sinistra.
Ti è stato spiegato con educazione e calma che così non è e ora cerchi, pateticamente come uno studente che non ha studiato, di arrampicarti sugli specchi. Laureati con lode, e poi ne riparliamo
L’art.111 non c’entra nulla in questo caso col patteggiamento.
Poi c’è un punto del caso di specieda cui è nata la discussione relativamente a Scaramella che è fondamentale e che ti sforzi di evitare: è ovvio che qualsiasi legale (te ne accorgerai in futuro), di fronte a una magistratura che pareva avere già deciso a prescindere (e capita purtroppo) gli avrebbe consigliato di patteggiare i 4 anni che tra indulto e custodia cautelare subita lo avrebbero portato a non fare più manco un giorno di carcere…
P.s. La prossima volta quando fai riferimento a qualche studio cita dottrina di un qualche prestigio, non il primo sito che ti esce con google…
mio caro dardo io non ho dato dell’ ignorante proprio a nessuno. al massimo ho detto che nessuno dei 4 è un giurista, ma questo non mi sembra un insulto. dici che presento certezze. veramente quello che ha presentato certezze è Asdrubalino .
nessuno ti ha mancato di rispetto mi sembra ho solo risposto con le tue stesse parole. agli argomenti che ti ho posto tu mi rispondi o alludi al fatto che hai avuto 110 e lode di voto di laurea, complimenti a te e alla tua prestigiosa università (quale non è dato sapere) … ma che c’entra? rimani a tema visto che dici di essere tanto preparato.
l’articolo 111 cost., te lo ripeto, esclude che la prova debba sempre essere presentata in dibattimento al contrario di quanto detto da asdrubalino.
sulla tua posizione di Scaramella tradisci che le tue posizioni sono tutte ideologiche e politiche e non giuridiche con le tue paranoie complottiste contro i giudici e i magistrati.
semmai quello che ha indotto al patteggiamento è stata la sentenza di assoluzione degli ucraini.
purtroppo la dottrina di prestigio non pubblica manuali su internet e non posso linkare che siti giuridici. tantomeno posso mettermi a ricopiare pagine intere (il codice commentato Giarda-Spangher per esempio sull’ art 444 spende 80 pagine) comunque dei manuali che ho consultato non tutti approfondiscono questo tema.
comunque l’invito che fai a me vale anche per te se sei coerente.
su una cosa mi sono sbagliato. di libri ne devo masticare io come ne devi masticare tu. purtroppo in questo campo non si smette mai di studiare. bisognerebbe avere un po’ di umiltà per saperlo invece di andare a dire agli altri “Eh caro ragazzo… ne devi masticare di libri di diritto ancora…”
sempre ammesso che sei davvero praticante avvocato…ne dubito fortemente.
comunque ancora non hai commentato cosa c’è scritto qui
http://www.biagiocartillone.it/news.php?file_news=pat.txt a proposito di arrampicarsi sugli specchi.
visto che non mi va di loggarmi ogni volta almeno fino a domani non ti rispondo. ciao, buono studio.
bisognerebbe avere un po’ di umiltà per saperlo invece di andare a dire agli altri “Eh caro ragazzo… ne devi masticare di libri di diritto ancora…”
—-
Umiltà che non hai mai dimostrato. “Studia ragazzo studia” è la tua frase preferita.
Caro dardo,
vedi un po’ che il nostro gigante del diritto ha capito tutto, e cioè che tu sei me ed io sono te.
http://nuovalibertalia.blogspot.com/2008/02/cronache-dal-falsario_18.html
Spero che tu da questa ennesima sbarellata di Lafitte, non ne ricavi offesa.
Per quanto mi riguarda, la cantonata mi fa onore.
primo non sono io ad aver detto che il signor enrix alias zoltec alias chissà quanti altri nickname sia questo dardo. E’ stato l’amico Fabriazio Crisafulli che mi ha riferito di una discussione in cui erano intervenuti sia Enrix sia un sedicente magistrato in pensione. I due avevano lo stesso indirizzo IP. Chiunque può trarre conclusione le proprie conclusioni. Riguardo alla disperata richiesta di aiuto che Enrix mi ha rivolto “Comunque Dardo Fiammeggiante, sono spiacente, non sono proprio io, e credo che te lo possa confermare anche Lafitte, che la mano non è la stessa.”
Non posso proprio dare torto a Fabrizio, lo stile è identico: spocchioso, maleducato, offensivo, e soprattutto cerca in tutti i modi di non entrare nelle questioni di fondo, cosa tipica di Enrix, visto che non ha le competenze giuridiche minime neanche per spacciarsi per un praticante avvocato.Anche l’ultimo commento su Scaramella e i giudici è molto alla Enrix.
Che poi questo dardo sia un’ altra persona, un’ anima gemella del nostro beniamino, questo può sempre rientrare nel campo delle possiblità. Non conoscendo Enrix e i suoi giochini potrei anche concedere il beneficio del dubbio, ma ormai lo conosco e molto bene, purtroppo.
Riguardo al fatto che questi tipi di atteggiamenti screditino completamente il lavoro almeno serioso degli altri membri del team a me non può fare che piacere essendo da sempre critico con voi e con la vostra totale assenza di rigore. Credo che in questo momento di crisi profonda per voi l’atteggiamento di questo personaggio non possa che danneggiare la vostra immagine, chi è causa del suo mal…
Per Django. si è la mia frase preferita quando mi rivolgo a te per che tu in particolare hai bisogno di studiare e non perdere tempo dietro a certi fenomeni da baraccone. però è chiaro che il discorso è valido per tutti, professori per primi.
non perdere tempo dietro a certi fenomeni da baraccone
——
Lafitte, quando hai ragione hai ragione.
Lo riconosco, non perderò più tempo dietro ad un fenomeno da baraccone come te.
che battutone Django!
ma che fai ti metti a fare cabaret qui?
non ti sei accorto che questo è un sito serio?
non posso darti torto, non sei il solo…
dall’ attaccare Putin, Prodi, Repubblica, Travaglio a doversi mettere a replicare a un mio post, un post di uno studentello di giurisprudenza. ecco qui disegnata in maniera inequivocabile la parabola discendente del blog e del suo strepitoso “successo”. Il tempo è galantuomo.
Si , si bravo, consuma i tasti.